Il Giudice e la valutazione delle Perizie
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Il Giudice e la valutazione delle Perizie

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Sommmmario Introduzione. 1. La valutazione nella fase istruttoria (l’evidenter inutilis del Can. 1680). 2. La valutazione nella fase decisoria. 3. Criteri specifici. Conclusioni.

Summary Introduction. 1. The assessment of the expertise in investigation phase (the “evidenter inutilis” in Can. 1680). 2. The assessment of the expertise in decision phase. 3. Specific criteria. Conclusions.

Introduzione

Il tema affidatomi è così ampio da richiedere preliminarmente una delimitazione dei confini. Il riferimento in questa sede sarà soltanto alla valutazione delle Perizie, psichiatriche e psicologiche, nelle Cause di nullità matrimoniale trattate e definite ai sensi del Can. 1095, per quanto le disposizioni codiciali non precludano ed anzi espressamente contemplino la possibilità di espletare consulenze tecniche in ambiti differenti rispetto alle fattispecie di incapacità consensuale.

Non si può dubitare di come il problema della valutazione della Perizia rivesta notevole rilievo e sia forse tra i più sentiti nella prassi dei Tribunali ecclesiastici. In primis, per l’evidenza del dato statistico (in ragione dell’imponente mole di Cause trattate per i Capi della incapacità consensuale), in secondo luogo per la peculiarità delle fattispecie contemplate dal Can. 1095, in relazione alle quali non è agevole individuare uno schema generale di sillogismo probatorio, analogamente a quanto è dato riscontrare per altri Capi di nullità, in relazione ai quali le varie fasi del Procedimento sono articolate e modellate su consolidati parametri di riferimento.

Il problema è stato posto con chiarezza in una Pronuncia coram Huber del 7 novembre 20013, nella quale viene censurato il modo non lineare con cui i Giudici sono soliti procedere in via deduttiva, ricorrendo a sillogismi basati su false premesse ovvero deferendo all’esame peritale non già la chiarificazione e la integrazione delle precedenti acquisizioni istruttorie bensì la creazione stessa della Prova. Per contro, la verità – si annota nella medesima Sentenza – può esser cercata e trovata soltanto in via induttiva, vale a dire acquisendo le deposizioni di parti e testimoni in grado di riferire fatti e circostanze da cui si manifesti l’anomala “ratio agendi” del nubente; soltanto laddove tale “ratio” sia stata provata “canonico sensu”, sarà il Perito a chiarire se la medesima sussista o meno in senso clinico, altresì precisandone natura e gravità.

Come ben noto, i criteri ermeneutici possono compendiarsi nei due fondamentali princìpi: “Peritis in arte credendum est” e “Iudex est Peritus Peritorum”. In ciò – verrebbe da dire – non v’è Causa trattata per i Capi di cui si discorre in cui non si raccomandi il contemperamento tra il doveroso ossequio verso il qualificato parere tecnico (da cui ci si potrebbe discostare soltanto “propter contraria gravissima argumenta”) e l’indefettibile ruolo del Giudice (al quale spetta in via esclusiva la pronuncia circa la validità o meno del Consenso)4. In ogni caso al Perito è affidato il compito tecnico di prospettare la situazione psicologica della persona e di giungere ad una diagnosi della medesima che sia attendibile e formulata in chiave strutturale, non meramente descrittiva.

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